La vicenda in esame trae spunto dalla messa in esecuzione di un decreto monitorio emesso dal Tribunale di Alba dal sottoscritto avvicendatosi con la collega G. nella difesa di El1.
La collega G aveva notificato il decreto monitorio in questione ad Euro scarl; seguiva l’opposizione di Euro…. scarl con la quale si eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito con ricorso monitorio.
La collega G. si accordava, quindi, con il difensore di Euro scarl per la rinuncia al decreto fin tanto che non avessero tentato di ottenere il pagamento del dovuto dalla committente principale dei lavori appaltati dalla società Principale ad Euro scarl e da questa ad El 1. Il difensore di Euro scarl non iscriveva a ruolo l’opposizione notificata.
Fallito il tentativo suddetto, la collega G adiva il Tribunale di Cuneo, competente per territorio, depositando nuovo ricorso monitorio, nella convinzione che il decreto emesso dal Tribunale di Alba fosse stato rinunciato.
L’Euro si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole eccependo il ne bis in idem in forza del decreto ingiuntivo preesistente emesso per lo stesso credito dal Tribunale di Alba.
Il Tribunale di Cuneo accoglieva l’eccezione.
La El 1 revocava il mandato all’avvocata G e si rivolgeva al sottoscritto che metteva in esecuzione il decreto di Alba.
L’opposizione di Euro veniva rigettata ed il credito soddisfatto.
L’opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da Euro s.c.a.r.l. avverso l’atto di precetto con il quale le si intimava il pagamento, a favore di El 1 snc, della somma di euro 87.022,97, in forza del decreto ingiuntivo n. 52/13 emesso dal Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, si basava sull’ asserita inesistenza del diritto di credito di El 1 per ritenuta caducazione (ex tunc) del titolo, per effetto della rinunzia espressa dalla società appellata (cfr dichiarazione del 2 aprile 2013 – doc. A 6 fascicolo di primo grado)
In replica all’assunto di Euro s.c.a.r.l. El 1 sosteneva che la rinunzia de qua non avesse implicato la caducazione del titolo, poiché non formalizzata ex art. 306 c.p.c. ed inoltre perché condizionata.
Le parti, invero, non si erano curate di realizzare la fattispecie estintiva del decreto ingiuntivo con la pronuncia di una Ordinanza ex art. 306 c.p.c. che “rimuovesse” il d.i. 52/13. Omettevano di depositare nella cancelleria del Tribunale di Alba l’atto di rinuncia notificato a Euro e l’accettazione di quest’ultima.
La rinuncia agli atti esigeva l’accettazione di Euro poiché quest’ultima aveva notificato l’atto di citazione in opposizione e aveva interesse alla prosecuzione del giudizio per coltivare la domanda riconvenzionale spiegata ed evitare la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
“L’opponente è tenuto a notificare l’accettazione al fine di determinare l’effetto estintivo ai sensi dell’art 306 c.p.c., dal momento che la parte raggiunta dalla notifica dell’ingiunzione ha il diritto di far valere, proponendo l’opposizione, profili di merito relativi alla pretesa oggetto di ingiunzione” (Cass. 2016 n. 110 –Doc. D).
(Per quanto statuito dalla Suprema Corte nella citata sentenza, nell’ambito della rinunzia al decreto ingiuntivo si può affermare che il dettato dell’art. 306 cpc , che limita la necessità della accettazione della rinuncia agli atti del giudizio alla sola parte costituita, deve essere interpretato, in presenza di una rinunzia al decreto ingiuntivo, nel senso che la nozione di “parte costituita”, nella fattispecie del procedimento monitorio, deve identificarsi con la parte che ha (già) proposto opposizione).
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Quanto al secondo profilo di inefficacia/invalidità della rinunzia ( per mancato avveramento della condizione), la El 1 evidenziava che le parti avessero pattuito che, da un lato, l’opponente al decreto monitorio non avrebbe iscritto la causa di opposizione e, dall’altro, che il creditore non avrebbe messo in esecuzione il decreto opposto, stabilendo nel contempo che avrebbero tentato congiuntamente di recuperare il credito de quo dalla committente dei lavori appaltati ad Euro e da questa sub -appaltati ad El 1 e che, ove nessun componimento bonario fosse stato raggiunto, entrambi i contendenti sarebbero stati liberi di adire le vie più idonee a tutela degli interessi dei rispettivi assistiti.
Allorché le trattative finalizzate a porre termine alla controversia fallivano, coerentemente con gli accordi intervenuti, con mail del 17 ottobre 2013 il procuratore di Euro invitava l’avv. G (in allora procuratore di El 1) a tutelare senz’altro e come meglio ritenesse opportuno gli interessi della El 1 (doc. A10 fascicolo primo grado).
Il procuratore di Euro scarl era nella condizione di prefigurarsi che tanto sarebbe potuto avvenire solo e soltanto mediante l’utilizzo del decreto “rinunciato” (momentaneamente) ma non caducato, per il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva ex art 306 c.p.c..
Tanto si asseriva in ragione della difesa spiegata nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo successivamente emesso dal Tribunale di Cuneo.
Nel momento in cui, invero, l’avvocato G riscontrava l’errore interpretativo della disciplina relativa all’estinzione del procedimento monitorio da parte della collega G ( la quale aveva ritenuto erroneamente che la rinuncia del 2.4.13 e la mancata iscrizione dell’opposizione al decreto albese avessero caducato detto decreto e, pertanto, si era risolta a depositare nuovo ricorso monitorio, per lo stesso credito, innanzi al Tribunale di Cuneo), si determinava a giovarsene, spiegando opposizione – in violazione degli accordi per cui il credito dovesse intendersi NON rinunciato– ed eccependo il ne bis in idem (a conforto di quanto sovra sottolineato), sì da paralizzare la pretesa creditoria di El 1 .
Nel procedimento di opposizione all’esecuzione del decreto di Alba, per contro, con cambio di rotta per nulla commendevole e meramente strumentale agli interessi della propria assistita, sostiene che la rinunzia al d.i. 52/13 del Tribunale di Alba – sez. distaccata di Bra – espressa dalla collega G impedirebbe di avvalersi del provvedimento monitorio in quanto caducato. (Si osserva incidentalmente come la caducazione di un titolo esecutivo non implichi il venir meno del diritto di credito, in difetto di una rinuncia espressa a quest’ultimo, mai intervenuta nel caso di specie).
La dichiarazione dell’avv. G contenuta nella mail del 17/10/2013 equivale ad una liberatoria a favore di El 1, ed è emblematica del tenore dell’accordo intervenuto tra le parti, non assimilabile certamente ad un pactum de non exequendo in perpetuo, come pretestuosamente vorrebbe lasciar intendere controparte.
A corroborare quanto sopra si evidenziava, altresì, che lo stesso Tribunale di Cuneo, con sentenza passata in giudicato e resa tra le stesse parti, avesse qualificato detta rinunzia stra-giudiziale come inefficace ovvero priva di dignità processuale, inidonea ad incidere sulla legittimità del decreto emesso dal Tribunale di Alba.
Di seguito la difesa spiegata nel giudizio di appello.
Sul primo motivo di appello: l’errata interpretazione della lettera del 2.4.2013
Con il primo motivo d’appello la Euro….s.c.a.r.l. ha censurato la sentenza nella parte in cui Tribunale ha ritenuto non rinunziato il decreto monitorio del Tribunale di Alba – sezione distaccata di Bra – .
Il motivo appare in assoluto inammissibile oltre che infondato per quanto già rilevato in comparsa di costituzione e risposta, alle cui argomentazioni si fa espresso richiamo.
Si evidenzia come la appellante si limiti a lamentarsi dell’esito del giudizio di primo grado senza contrapporre argomenti alternativi, idonei a inficiare il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale, omettendo di formulare la parte argomentativa della “censura” alla sentenza gravata.
In punto, l’Euro… si duole del fatto che il Giudice di prime cure non abbia avuto riferimento al dato letterale delle missive del 28.313 e 2.4.13 – di stesso tenore -; secondo la doglianza, se tanto avesse fatto, avrebbe ritenuto senz’altro rinunziato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alba.
Compendia la censura nella stringata locuzione: “…Non è dato comprendere come si possa affermare che la rinuncia operata in nome e per conto della propria cliente dall’avv. Francesca G.esprima una posizione interlocutoria e tanto meno una possibilità in vista di un accordo per il pagamento. Dalla lettura della missiva emerge infatti che il decreto è stato rinunziato e così la messa in esecuzione dello stesso…” (cfr. pag. 7 atto di appello, secondo cpv)
L’appellante non ha considerato, evidentemente, che il Giudice di primo grado non si è arrestato al dato letterale della suddetta missiva ma ha correlato il suo contenuto alla corrispondenza successiva intercorsa tra le parti ed al loro complessivo comportamento, con corretta applicazione del disposto di cui all’art. 1362 c.c.
Avuto riguardo ai fatti descritti nel sommario della comparsa di risposta, alla corrispondenza intercorsa tra gli avvocati G e G e al loro comportamento, antitetico rispetto a quello che si sarebbe dovuto porre in essere se avessero inteso conseguire gli effetti di un pactum de non exequendo in perpetuo – ovvero l’estinzione del procedimento monitorio instaurato davanti al Tribunale di Alba -, appare pacifico che le parti si fossero reciprocamente impegnate ad abbandonare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo 52/13 per tentare congiuntamente di recuperare il credito dalla committente dei lavori appaltati ad Euro… e da questa sub -appaltati ad El 1, con l’intesa che, ove nessun accordo specifico fosse stato raggiunto, entrambi i contendenti sarebbero stati liberi di adire le vie più idonee a tutela degli interessi dei rispettivi assistiti.
Non potrebbe essere altrimenti:
se si aderisse alla tesi di controparte, bisognerebbe ammettere che la rinuncia al decreto implichi rinuncia al credito; il che non è, avendo riferimento alle vicende successive al fallimento del tentativo suddetto, del tutto congruenti con la mancata contestazione del credito de quo.
Del resto, nel momento in cui l’avv. G invitava la collega G a tutelare “nel modo che avesse ritenuto più opportuno gli interessi di El 1”, una volta falliti i tentativi di composizione bonaria, lo stesso era nella condizione di prefigurarsi che tanto sarebbe potuto avvenire solo e soltanto mediante l’utilizzo del decreto “rinunciato” (momentaneamente) ma non caducato, per il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva ex art 306 c.p.c..
Tanto appare legittimo sostenere in ragione della difesa spiegata nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cuneo.
Invero, allorchè riscontrava l’errore interpretativo della disciplina relativa all’estinzione del procedimento monitorio da parte della collega G ( la quale riteneva erroneamente che la rinuncia del 2.4.13 e la mancata iscrizione dell’opposizione al decreto albese fossero sufficienti a caducare detto decreto), l’avvocato Gi si determinava a giovarsene, spiegando opposizione – in violazione degli accordi per cui il credito non dovesse intendersi rinunciato– ed eccependo il ne bis in idem, sì da paralizzare la pretesa creditoria dell’esponente.
Evidentemente, in quel frangente, il patrocinatore dell’Euro riteneva che il decreto monitorio del Tribunale di Alba fosse valido e non rinunziato.
In questa sede, per contro, con cambio di rotta per nulla commendevole, palesemente strumentale agli interessi della propria assistita, sostiene che la rinunzia al d.i. 52/13 del Tribunale di Alba – sez. distaccata di Bra – espressa dalla collega G impedirebbe di avvalersi del provvedimento in quanto caducato (??). Delle due, l’una!
Se non che la dichiarazione dell’avv. Gi contenuta nella mail del 17/10/2013 equivale ad una liberatoria a favore di El 1, ed è emblematica del tenore dell’accordo intervenuto tra le parti, non assimilabile certamente ad un pactum de non exequendo in perpetuo, come pretestuosamente vorrebbe lasciar intendere controparte., bensì alla rinuncia momentanea ad azionare il decreto ingiuntivo sino a quando si fosse esaurito il tentativo congiunto – concordato tra le parti – di recuperare le somme dalla committente dei lavori appaltati ad Euro ( e da questa sub-appaltati a El1).
Detto accordo appare senz’altro aderente alla comune volontà espressa e obiettivizzata nelle mail scambiate e coerente con il comportamento tenuto.
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Quanto rilevato ex adverso (funzionalmente allo scopo di paralizzare il credito), per cui la rinuncia stra-giudiziale ad azionare il decreto ingiuntivo di Alba, contemplata nella missiva del 2 Aprile 2013, avrebbe implicato la caducazione ex tunc del provvedimento monitorio (?!) con l’ulteriore effetto di legittimare la declaratoria di “inesistenza del diritto di credito della El1” , avrebbe avuto rilevanza soltanto se si fosse perfezionata la fattispecie estintiva del decreto ingiuntivo con la pronuncia di una Ordinanza ex art. 306 c.p.c. che avesse “rimosso” il d.i. emesso dal Tribunale di Alba.
Ma così non è stato perché i procuratori delle parti, omettevano di depositare nella cancelleria del Tribunale di Alba l’atto di rinuncia notificato a Euro e l’accettazione di quest’ultima e/o di porre in essere gli atti idonei al conseguimento della fattispecie estintiva del procedimento monitorio ex art 306 c.p.c..
(Si osserva incidentalmente come la caducazione di un titolo esecutivo non implica il venir meno del diritto di credito, in difetto di una rinuncia espressa a quest’ultimo, mai intervenuta nel caso di specie).
Invero, l’atto di rinuncia del 2 aprile 2013 – che il Tribunale di Cuneo ha qualificato come privo della natura e della dignità di un atto processuale e, come tale, inidoneo ad impedire che il decreto de quo, transitoriamente rinunciato, acquistasse efficacia di cosa giudicata – non veniva riscontrato da Euro scarl con una dichiarazione di accettazione.
“L’opponente è tenuto a notificare l’accettazione al fine di determinare l’effetto estintivo ai sensi dell’art 306 c.p.c., dal momento che la parte raggiunta dalla notifica dell’ingiunzione ha il diritto di far valere, proponendo l’opposizione, profili di merito relativi alla pretesa oggetto di ingiunzione” (Cass. 2016 n. 110 –Doc. D).
Per quanto statuito dalla Suprema Corte nella citata sentenza, nell’ambito della rinunzia al decreto ingiuntivo si può affermare che il dettato dell’art. 306 cpc , che limita la necessità della accettazione della rinuncia agli atti del giudizio alla sola parte costituita, deve essere interpretato, in presenza di una rinunzia al decreto ingiuntivo, nel senso che la nozione di “parte costituita”, nella fattispecie del procedimento monitorio, deve identificarsi con la parte che ha (già) proposto opposizione. In assenza di opposizione a decreto ingiuntivo o prima dell’opposizione la rinunzia al decreto ingiuntivo non necessita di accettazione del debitore.
La soluzione fatta propria da Cass. civ. Sez. II, 7.1.2016, n. 110, è stata quella di valorizzare l’elemento della intervenuta costituzione in giudizio o meno, ritenendo che ai fini della declaratoria di estinzione del processo monitorio per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell’articolo 306 c.p.c., l’accettazione da parte dell’ingiunto si renda necessaria solo quando questi abbia già assunto la veste di parte costituita mediante opposizione, e non anche quando, pur essendo già pendente il rapporto processuale per l’intervenuta notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, il contraddittorio sia soltanto eventuale, non essendo stata ancora esercitata la facoltà di proporre opposizione.
Conclusivamente, allora, sino al momento nel quale non dovesse essere notificato o depositato un atto di opposizione, il ricorrente avrà la possibilità di rinunciare validamente, unilateralmente, ed incondizionatamente al decreto ingiuntivo già ottenuto e già notificato.
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Sul secondo motivo di appello: omessa considerazione del tenore letterale della dichiarazione di rinunzia del decreto ingiuntivo
Nel richiamare l’eccezione di inammissibilità della “censura” de qua, formulata in comparsa di risposta, si rileva come non sia dato comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta.
Quanto argomentato ex adverso, laddove si ribadisce, con ridondanza, che il Giudice non ha considerato il dato letterale dell’atto di rinunzia, impone di reiterare quanto rilevato dianzi, ovvero che controparte non ha preso in considerazione e/o non ha inteso quanto statuito dal Giudice di prime cure nel penultimo capoverso della pagina 5 della Sentenza, laddove chiarisce di aver correlato lo scritto (missiva del 2.4.13) alla condotta delle parti concomitante e successiva alla sua redazione.
Non a caso, come già eccepito in comparsa di risposta, il passo della sentenza in cui il Giudice ritiene necessario “….indagare il significato e lo scritto tenendo conto del suo tenore letterale, sistematicamente inteso, della condotta delle parti concomitante e successivo alla sua redazione; della situazione giuridica in essere tra le parti nel momento in cui El1 rendeva la dichiarazione di (asserita) rinuncia…” ( cfr. sentenza, pag. 5, penultimo capoverso), non ha costituito oggetto di espressa censura.
Conseguentemente il motivo in esame dovrà ritenersi superato e/o assorbito dal giudicato interno formatosi sul suddetto passo della sentenza, rispetto al quale l’appellante non ha contrapposto alcuna argomentazione critica.
Se lo scopo di Euro fosse stato quello enunciato oggi, ovvero quello di conseguire la caducazione del decreto 52/2013, sarebbe dovuta ricorrere allo stratagemma, che ordinariamente si adotta in casi del genere, di farsi restituire dal creditore ricorrente l’originale del decreto ingiuntivo notificato; in alternativa, avrebbe dovuto determinare l’estinzione del procedimento monitorio nel rispetto delle forme imposte dall’art. 306 c.p.c.; tanto, evidentemente, soltanto ove tra le parti fosse intervenuta una transazione che avesse previsto il riconoscimento totale o parziale del credito monitorio.
Nulla di tutto di questo è avvenuto nel caso in esame poiché El 1 non aveva rinunciato al proprio diritto di credito, come portato dal decreto ingiuntivo.
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Terzo e quarto motivo di appello: omessa considerazione natura giuridica del pactum de non exequendo
Come già rilevato in comparsa di risposta, la censura risulta palesemente inammissibile: non si comprende come controparte possa ritrarre effetti distruttivi del ragionamento logico-giuridico sotteso alla motivazione della sentenza dalla pretesa qualificazione giuridica dell’accordo intervenuto tra le parti alla stregua di pactum de non exequendo.
Quand’anche si volesse ritenere essere intervenuto un patto siffatto tra le parti riesce comunque difficile individuare la portata volitiva e argomentativa della censura ove si consideri che il pactum de non exequendo si ha quando le parti assumono l’obbligazione di non far eseguire, anche se già possibile, una sentenza o un decreto ingiuntivo prima del suo passaggio in giudicato.
Nel caso in esame, invero, il decreto ingiuntivo è stato azionato dopo il suo passaggio in giudicato, allor che fallivano i tentativi di recuperare stra-giudizialmente il credito azionato con ricorso monitorio; in totale coerenza con l’assunto di controparte, presumibilmente censorio, secondo il quale l’impegno a non mettere ad esecuzione un titolo prima che lo stesso abbia acquistato autorità di giudicato è fattispecie valida.
Controparte non ha inteso che nella sentenza gravata è statuito che la rinunzia de qua era stata formulata con riferimento ad un titolo non esecutivo; la nascita del titolo esecutivo e del diritto di metterlo ad esecuzione erano condizionati, evidentemente, alla disponibilità di Euro ad abbandonare il giudizio di opposizione.
Per questo motivo anche la rinunzia al decreto e alla sua messa ad esecuzione non poteva che essere condizionata.
Se è vero che, da un lato, Euro si fosse determinata ad abbandonare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (nonostante avesse la possibilità di coltivarlo), dall’altro, El 1 avesse deciso di rinunziare al decreto ingiuntivo (non ancora esecutivo), tanto era avvenuto in ragione dell’intesa di massima, compiutamente documentata, nei termini dianzi illustrati.
Il riferimento alla natura giuridica dell’accordo intervenuto tra le parti, alla stregua di un pactum de non exequendo, è del tutto inconferente ed inidoneo ad inficiare il percorso logico-giuridico espresso dal Giudice di prime cure nell’ultimo capoverso della pagina 6 della sentenza.
Ed è falso l’assunto dell’appellante per cui il Tribunale avrebbe affermato “che non è possibile rinunziare ad un titolo esecutivo ed all’azione al medesimo collegata prima che lo stesso abbia acquistato autorità di giudicato.” ( cfr. pagina 13 atto di appello, penultimo capoverso)
L’appello è stato rigettato.
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