Introduzione
Nel diritto di famiglia, la tutela del minore rappresenta il principio cardine che orienta ogni decisione giudiziale. L’ordinamento italiano, attraverso l’art. 337‑ter c.c. e la consolidata giurisprudenza di legittimità, afferma la centralità della bigenitorialità, della stabilità dell’habitat domestico e della proporzionalità del contributo economico.
Il presente approfondimento analizza i tre pilastri fondamentali: affidamento condiviso, assegnazione della casa familiare e determinazione dell’assegno di mantenimento.
Affidamento condiviso: la regola generale
L’art. 337‑ter c.c. stabilisce che l’affidamento condiviso costituisce la regola, poiché garantisce al minore il diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che:
- l’affidamento condiviso è la soluzione ordinaria, derogabile solo in presenza di una concreta e attuale inidoneità genitoriale
(Cass. civ., sez. I, n. 9764/2019);
- l’affidamento esclusivo richiede una motivazione rafforzata, fondata su elementi oggettivi e non su mere conflittualità tra i genitori
(Cass. civ., ordinanza n. 29999/2020).
Quando si può derogare?
L’affidamento esclusivo è ammissibile solo quando:
- la gestione condivisa risulti pregiudizievole per il minore;
- uno dei genitori presenti gravi carenze educative o comportamentali
Collocazione prevalente del figlio minore
Pur in regime di affidamento condiviso, il giudice individua un genitore collocatario, presso il quale il minore vive prevalentemente.
Assegnazione della casa familiare
La casa familiare è assegnata al genitore collocatario per garantire al minore la continuità del proprio ambiente di vita.
Le Suprema Corte ha chiarito che:
- l’assegnazione della casa familiare tutela l’interesse superiore del minore a conservare l’habitat domestico, inteso come luogo degli affetti e delle abitudini
- tale assegnazione prevale temporaneamente sul diritto di proprietà dell’altro genitore
(Cass. civ., ordinanza n. 3015/2018).
La giurisprudenza ha esteso il principio anche alle convivenze more uxorio, purché vi siano figli minori
(Cass. civ., sez. I, n. 17971/2015).
Contributo di mantenimento: criteri di quantificazione
Ai sensi dell’art. 337‑ter, comma 4, c.c., ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie risorse economiche.
Il giudice considera una pluralità di elementi:
- a) Esigenze attuali del minore
Comprendono non solo il vitto e l’alloggio, ma anche:
- istruzione e formazione;
- attività sportive e ricreative;
- spese sanitarie;
- vita sociale;
- stabilità abitativa.
- b) Tenore di vita goduto durante la convivenza
Il minore ha diritto a mantenere, per quanto possibile, un livello di vita analogo a quello precedente alla separazione
- c) Risorse economiche dei genitori
La nozione di “risorse economiche” è ampia e comprende:
- reddito dichiarato;
- reddito effettivo e potenziale;
- capacità lavorativa;
- beni immobili e mobili;
- utilità economiche di qualsiasi tipo.
La Cassazione ha chiarito che il giudice deve valutare la reale capacità contributiva, anche prescindendo dal reddito formalmente dichiarato
- d) Valore economico dei compiti di cura
Le attività quotidiane svolte dal genitore collocatario hanno una valenza economica che incide sulla quantificazione dell’assegno
(Cass. civ., ord. 1562/2019)
Conclusioni
Il sistema normativo e giurisprudenziale italiano pone al centro il benessere del minore, garantendo continuità affettiva, stabilità abitativa e adeguato sostegno economico.
Affidamento condiviso, assegnazione della casa familiare e contributo di mantenimento costituiscono strumenti essenziali per assicurare una crescita equilibrata del figlio anche in situazioni di crisi familiare.
Avv. Manuela Gugliuzza





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