Nel presente articolo si illustrerà la difesa approntata rispetto ad una opposizione a decreto ingiuntivo – emesso e notificato ante 28 febbraio 2023 – introdotta con ricorso anzi che con atto di citazione e, quindi, in violazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 35 della Riforma Cartabia.
Per effetto della eccezione preliminare di decadenza dall’opposizione per i motivi di seguito spiegati, la opponente rinunciava all’opposizione e si determinava a corrispondere il dovuto oltre alle spese tutte quantificate in relazione al procedimento monitorio ed alla difesa nel giudizio di opposizione.
- Sulla nullità del ricorso proposto ex adverso con conseguente decadenza dall’opposizione
Nel periodo di transizione tra il vecchio rito (applicabile a tutti i giudizi introdotti prima del 28.02.2023) e il nuovo rito introdotto dalla Riforma Cartabia, si deve individuare la disciplina applicabile e, quindi, la forma dell’atto di opposizione, laddove il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato iscritto a ruolo (o il decreto emesso o ancora, notificato) prima del 28.02.2023.
In primo luogo, occorre comprendere quale sia il momento nel quale si deve intendere introdotto il procedimento monitorio.
Tale circostanza è stata più volte chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, che recentemente ha affermato il principio secondo cui “è al momento del deposito del decreto ingiuntivo e non alla data della notifica del ricorso e del decreto che dovrà essere posta attenzione per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio” (vedi sul punto Cass. Civ., n. 23456 del 26.08.2021).
Ebbene, la disciplina giuridica applicabile all’opposizione a decreto ingiuntivo va riferita al tempus del deposito del decreto ingiuntivo: se questo è avvenuto ante riforma Cartabia, allora anche l’opposizione dovrà seguire la disciplina ante riforma.
Ciò in quanto:
-l’opposizione a decreto ingiuntivo non è giudizio autonomo, ma prosecuzione perchè l’art. 645 c.p.c. dice che in seguito ad opposizione il giudizio “si svolge”, che vuol dire continua, ma non inizia o si instaura;
-se l’opposizione è solo una fase (eventuale) del procedimento per decreto ingiuntivo (si ritiene così perchè, in difetto di ricorso per decreto ingiuntivo, non vi sarebbe neanche l’opposizione), allora questo è pendente al momento del ricorso, in conformità al dictum dell’art. 39 ultimo comma c.p.c.;
-la giurisprudenza si muove nella medesima direzione relativamente alla nozione di litispendenza che qui è utilizzabile[1]
La Suprema Corte ha più volte affermato che l’opposizione a decreto ingiuntivo sia in sostanza la seconda fase di un procedimento già pendente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena (vedi sul punto Cass. Civ., n. 19596 del 18.09.2020)
In altre parole, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo altro non è che un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non dunque quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, in virtù della disciplina transitoria di cui all’35, c. 1 d. lgs n. 149/2022, modif. dalla legge n. 197/22, se il procedimento monitorio è stato introdotto prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia ( nel caso in esame la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata addirittura prima del 28 febbraio 2023) e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce la seconda fase di un procedimento già pendente, dovrà applicarsi la normativa vigente ante 28.02.2023.
In caso di ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data anteriore al 28.02.2023 – come nel caso di specie -, anche nel caso di notifica successiva a tale ultima data, la conseguente opposizione a decreto ingiuntivo deve proporsi con atto di citazione ai sensi del vecchio art. 316 c.p.c.
Per l’effetto, si eccepisce l’errore di controparte nell’adozione della forma del ricorso per la proposizione dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 706/2023.
A questo punto è indispensabile comprendere quali conseguenze derivino dall’ errore dell’opponente nella scelta del modello formale di atto introduttivo ( ricorso invece che atto di citazione).
Secondo la prevalente giurisprudenza (in particolare due recenti sentenze delle sezioni unite ),[2] qualora l’attore commetta un simile sbaglio, va operata la conversione dell’atto introduttivo nella forma corretta: la citazione deve divenire ricorso e viceversa.
Secondo le decisioni appena citate, alla conversione consegue uno spostamento in avanti del momento in cui l’atto produce i propri effetti, impedendo il maturare di una decadenza. Si argomenta infatti che, se la domanda deve proporsi con ricorso, la pendenza della lite si ha al momento del deposito di quest’ultimo in cancelleria, pertanto la citazione erroneamente impiegata e soggetta a conversione in ricorso può produrre effetto solo al momento del suo deposito e non in quello, anteriore, della notificazione. Viceversa, il ricorso convertito in citazione si considera proposto solo al momento della sua notificazione unitamente al decreto di fissazione d’udienza.
Quanto al principio di conservazione degli atti, deve osservarsi , come insegna la Suprema Corte, che l’ errore sulla forma dell’atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l’atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.).
“Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l’intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito.
La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell’atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall’atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica” (Corte di Appello di Milano, n.1002/2023, pubblicata il 24 marzo 2023; Cass. 927\\2022; Cass. SU 2907\\2014; Cass. SU 21675\2013).
In altri termini, la conversione, ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può realizzarsi solo se l’atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell’utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che –in caso di opposizione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell’improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell’atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l’utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di opposizione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell’atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l’adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell’atto”
Ciò che rileva, quindi, nel caso di specie per verificare la tempestività della opposizione, è il momento in cui l’’atto viene notificato alla controparte.
Nella citata sentenza delle Sezioni Unite si specifica, difatti, che il semplice deposito di un ricorso presso la cancelleria di un ufficio giudiziario non può avere alcuna efficacia interruttiva in ordine alla decorrenza del termine di impugnazione (nella fattispecie, il termine per proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo, già notificato), perchè nel sistema del rito civile tutte le impugnazioni contro decisioni giudiziarie interessanti una pluralità di parti e sottoposte all’obbligo della notifica debbono venire notificate, alla loro volta, a cura di chi propone il gravame, alla controparte, ed è soltanto la notifica dell’atto di impugnazione che arresta il termine prima della scadenza, ossia impedisce il passaggio in giudicato della decisione. Così – si legge ancora in sentenza -, se detta opposizione non viene notificata entro il termine stabilito dal decreto ingiuntivo, è tardiva, mentre il decreto diventa definitivo.
E pertanto, se, per errore (come si è verificato nella fattispecie), la parte che intende proporre opposizione al decreto ingiuntivo, in luogo di far notificare al creditore istante un atto di citazione, presenta un ricorso al giudice che ha emesso l’ingiunzione, un tal ricorso non equivale ad opposizione; potrà eventualmente valere allo scopo, purchè esso sia poscia notificato al creditore istante entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo (operandosi, in tale ipotesi la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. u.c.); ma se la notifica ha luogo dopo che quel termine è scaduto, essa è priva di efficacia, perchè, frattanto, il decreto di ingiunzione è divenuto esecutivo (art. 647 c.p.c.).
Non appare, poi, senza significato rammentare come la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi con riferimento all’opposizione relativa ad un decreto ingiuntivo relativo a crediti in materia di locazione emesso dal giudice di pace, e muovendo dalla premessa che l’atto introduttivo del giudizio davanti a questo è la citazione ad udienza fissa, abbia ripetutamente affermato, da un lato, che l’opposizione deve essere proposta con citazione e non mediate ricorso, previsto, in generale, per la particolare materia trattata (art. 447 bis c.p.c.), e, dall’altro, che la conversione del ricorso, eventualmente proposto, in citazione è ammissibile, purchè siano rispettati i termini per la notifica stabiliti dall’art. 641 c.p.c. (in tal senso, Cass. 16 novembre 2007, n. 23813, e 30 dicembre 2011, n. 30193).
Considerato che i signori X hanno proposto l’opposizione de qua con ricorso anziché con citazione, che, in applicazione del principio elaborato dalla Suprema Corte occorre aver riferimento alla data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza; che quest’ultima è avvenuta telematicamente in data 3 aprile 2023, decorso il termine di quaranta giorni dall’ultima notifica del decreto ingiuntivo ( 16 febbraio 2023), si eccepisce la tardività dell’opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo N. 706/2023.
Coerentemente con quanto testè rilevato, il Giudice che ha concesso il decreto ingiuntivo ha correttamente dichiarato il decreto opposto esecutivo ex art. 647 c.p.c. con conseguente e definitivo passaggio in giudicato del medesimo.
[1]Per Cass. civ. Sez. Unite, sentenza del 13.01.2022, n. 927, in Imm. e propr., 2022, 2, 121 con nota di MONEGAT, L’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo
Si veda anche Cass. civ. Sez. Unite, ordinanza del 1.10.2007, n. 20596, in Corriere Giur., 2008, 8, 1121nota di STROPPARO, secondo cui in tema di procedimento d’ingiunzione la lite introdotta con la domanda di decreto ingiuntivo deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e deldecreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.
[2] Cass., 23 settembre 2013, n. 21675 cit., e Cass., 8 ottobre 2013, n. 22848, in Foro it., 2013, I, c. 3101 con nota di BARONE. Sul punto v. anche Cass., 10 febbraio 2014, n. 2907, sulla forma da impiegare per l’appello avverso la sentenza resa in un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, che riprende le posizioni già enunciate nel 2013 dalle sezioni unite.
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