L’art. 13 della normativa di riferimento D. Lgs 81/2015 che disciplina il rapporto di lavoro intermittente recita testualmente:
“ Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. “
§§§
ll contratto di lavoro intermittente:
– può prevedere, in alternativa, due regolamentazioni:
a. il lavoratore si obbliga a rispondere a tutte le chiamate del datore di lavoro;
in tal caso ha diritto all’indennità di disponibilità;
b. il lavoratore non si obbliga a rispondere a tutte le chiamate del datore di lavoro
, ma si riserva di accettare o meno l’offerta; in tal caso non ha diritto all’indennità
di disponibilità.
ll contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e dovrà contenere
i seguenti elementi:
1) la durata e le ragioni che determinano la stipulazione del contratto;
2) il periodo di prova;
3) luogo e la modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata
del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
4) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione
eseguita che non può essere inferiore a quella spettante agli altri lavoratori
di pari livello e mansione e la relativa indennità di disponibilità, ove
prevista; durante il periodo di attesa il lavoratore non matura alcun tratta-
mento economico e normativo e non è titolare di alcun diritto spettante ai
lavoratori subordinati tranne, se dovuta, l’indennità di disponibilità;
5) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a
richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di
rilevazione della prestazione;
6) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
7) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di
attività dedotta in contratto.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato,
ma anche a termine.”
§§§
Il lavoro intermittente si caratterizza dal fatto che il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività lavorativa in modo discontinuo.
Il lavoro intermittente è un contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o, appunto, intermittente secondo le esigenze individuate nei contratti collettivi.
Ai contratti collettivi è demandata da parte del legislatore la funzione di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale (Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019).
Il datore di lavoro può ricorrere al lavoro intermittente ogni qualvolta la prestazione lavorativa deve essere resa in predeterminati periodi della settimana, del mese o dell’anno.
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari – tale limite non si applica nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo – e il contratto potrà essere concluso con lavoratori di età inferiore ai 24 anni e con più di 55 anni età.
Il requisito soggettivo dell’età concorre assieme ai requisiti oggettivi a determinare i casi in cui sia possibile ricorrere al contratto di lavoro intermittente.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 28345 dell’11 dicembre 2020, (http://www.soluzionilavoro.it/tag/cass-n-28345-2020″)sul punto ha, infatti, rilevato la nullità del contratto intermittente per mancanza del requisito anagrafico previsto dalla legge, specificando che la nullità è rilevabile d’ufficio.
Costituisce, inoltre, causa di nullità del contratto la mancata stipulazione in forma scritta. Nel contratto devono essere indicate ai fini della prova, infatti, la durata del contratto, il luogo e modalità della prestazione, il trattamento economico nonché le misure di sicurezza necessarie in relazione a tipo di attività dedotta in contratto.
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