L’articolo in questione trae spunto dalle argomentazioni in diritto svolte nella comparsa conclusionale redatta nell’ambito di un procedimento civile avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla vittima di un incidente stradale causato dalla manovra di un camion, il cui conducente è rimasto ignoto. Nel rientrare dalla fase di sorpasso, il camion urtava con la parte posteriore destra lo spigolo anteriore sinistro dell’autovettura; il conducente dell’autovettura, istintivamente sterzava alla propria destra per immettersi nell’area di servizio ove  impattava contro la colonnina del carburante, riportando gravi lesioni fisiche.

La dinamica del sinistro veniva confermata da due testimoni oculari dell’accaduto.

Il Ctu incaricato di operare la ricostruzione  cinematica del sinistro riteneva che la turbativa posta in essere dal camion avesse determinato l’evento nella misura del 30%, considerata la vetustà del veicolo attoreo, il passo corto che ne aveva favorito lo sbandamento e la tenuta psico-tecnica dell’attore.

Si è reso necessario, quindi, scongiurare il pericolo che il Giudice potesse recepire acriticamente e pedissequamente  i rilievi del ctu.

 

Sul nesso causale

La Suprema Corte ( tra le altre 4024/2018), viene costantemente ripetendo in tema di nesso causale i seguenti principi:

(a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;

(b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;

(c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause.

Questi principi sono stati ripetutamente affermati dalla Cassazione: innanzitutto dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008); ed in seguito ribaditi e precisati da altre numerose decisioni (si vedano Sez. 3, Sentenza n. 11789 del 09/06/2016, per l’affermazione del principio secondo cui il nesso può dirsi sussistente in mancanza di altre “meno improbabili cause”; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015, per l’affermazione del principio della “probabilità relativa”, ovvero da apprezzare con riferimento alla specificità del caso; e soprattutto Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, per l’affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d. “probabilità relativa”, non la probabilità statistica).

Il corollario di quanto precede è che in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia nè del tutto inverosimile, nè risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all’evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia “più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell’evento, e non già negare l’esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (così già Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013).

Secondo la Suprema Corte anche un evento improbabile può, in concreto e nella singola, specifica vicenda processuale, ritenersi “causa” d’un evento, se tutte le altre possibili cause siano ancor meno probabili.

Applicando le coordinate ermeneutiche su sintetizzate, appare fondamentale valutare, in primo luogo, se la condotta del camionista sia qualificabile in termini di condicio sine qua non dell’evento lesivo, sulla base di regole di copertura scientifiche anche probabilistiche, e poi verificare se l’evento non costituisca, piuttosto, l’esito di uno sviluppo causale anomalo o straordinario.

Orbene, dalle risultanze dell’istruttoria emerge senza dubbio che il sinistro sia stato provocato/innescato dalla manovra del conducente del camion rimasto ignoto che, dopo un sorpasso intersecò la traiettoria di marcia del veicolo attoreo, urtandolo nella parte anteriore; ne seguirono la deviazione repentina nella stazione di servizio e l’impatto contro la colonnina di carburante dopo aver percorso un tratto di venti metri circa ad una velocità non consona, in ragione della repentinità della deviazione. ( cfr elaborato peritale)

Data la ricostruzione del sinistro, come sopra, deve essere senz’altro esclusa la ricorrenza – nella dinamica eziologica – di fattori anomali, eccezionali ed atipici, idonei a determinare l’interruzione del nesso di imputazione dell’evento alla condotta del camionista inosservante di una norma del Codice della Strada.

Valga il vero.

Premesso che la causa di un evento è l’antecedente necessario e sufficiente a produrre l’effetto; che la concausa è l’antecedente necessario ma non sufficiente a produrre l’effetto, non è chi non veda, avendo riferimento alla fattispecie de qua, come la vetustà ed il passo corto del veicolo attoreo non abbiano i connotati della concausa, posto che non hanno costituito, nel caso in esame, l’antecedente necessario per il verificarsi dell’evento sinistroso; tanto più, non potranno riconoscersi alle citate circostanze la forza ed il carattere della causa dell’evento de quo; in altri termini, la improvvisa intersecazione della propria carreggiata di percorrenza, da parte del camionista, avrebbe comportato in ogni caso, anche se il danneggiato fosse stato alla guida di un’auto di nuova generazione e con passo lungo, la istintiva deviazione a destra, con conseguente ingresso nell’area di servizio a velocità elevata proprio a causa della aberrante manovra posta in essere. Come correttamente aggettivata dal Ctu (cfr. pag 30), la deviazione aberrante ed improvvisa del veicolo attoreo ne determinava lo sbandamento e la perdita di controllo – a causa, evidentemente dell’elevata velocità -, con abbattimento della colonnina, dopo 20 metri circa ( cfr. pag 30).

A pag. 27 del proprio elaborato, il Ctu afferma che : “ La turbativa nei rettilinei ….. determinano delle manovre di salvataggio in extremis dei conducenti i quali istintivamente sterzano tendono di evitare il contatto. Questo può essere accaduto al sig. X …..il quale vedendosi “chiusa” la traiettoria sulla corsia di spettanza, ha deviato istintivamente a destra, entrando nell’area di servizio con una velocità sicuramente elevata e senza controllo del mezzo.”

Laddove si ritenesse probabile che l’evento per cui è controversia sia stato cagionato dalla condotta imprudente del camionista nella misura del 30 %, come apoditticamente asserito dal Ctu in sede di richiesta di chiarimenti da parte del Giudice, non si vede a quali altre cause poter attribuire la causazione di detto sinistro.

Di certo e per quanto evidenziato, non si potrebbe attribuire rilevanza determinante nella causazione del sinistro alla vetustà del veicolo attoreo: peraltro, affermare che la Punto fosse vetusta non implica che circolasse in condizioni di insicurezza e, pertanto, non integra profili di responsabilità in capo al Perrone; invero, non risulta accertato dal Ctu – ma nemmeno dedotto ex adverso – che il veicolo in questione fosse caratterizzato da difetto di manutenzione come contemplato dall’art. 2054 c.c.; certamente, la vetustà non è assimilabile al difetto di manutenzione.

Alla stessa stregua non rileva che detto mezzo avesse il passo corto: la fuoriuscita di carreggiata e la conseguente perdita di controllo del mezzo, per effetto della manovra incauta denunciata in questa sede, avrebbe potuto interessare indifferentemente auto con passo corto o passo lungo, non potendosi riconoscersi a detta caratteristica la natura di concausa di detto evento.

Nessuna rilevanza potrà, infine, attribuirsi alla “tenuta psico-tecnica” del Perrone, meramente asserita, frutto di una mera valutazione personale del ctu, al di fuori della propria sfera di cognizioni tecnico-scientifiche.

Per quanto sopra, si ritiene che l’unica ed esclusiva causa plausibile e probabile nella determinazione del sinistro, in assenza di concause, non possa che essere individuata nella condotta del camionista rimasto ignoto; non foss’altro perché circostanza che ha trovato puntuale ed esauriente conferma nell’istruttoria orale, le cui risultanze soverchiano e assorbono qualsivoglia valutazione ipotetica e sfornita di supporti empirici in ordine alla dinamica del sinistro per cui è lite.

Quanto evidenziato dal CTU a pagina 30 del proprio elaborato, laddove sostiene che “il mezzo non era adatto a sbandamenti del genere e/o cambi di direzione improvvisi, se non dettati da un pericolo immediato quanto imprevisto…”, non può in alcun modo escludere la responsabilità del conducente del camion rimasto sconosciuto.

Nel caso in esame, come detto non è individuabile alcuna concausa riferibile al danneggiato ma soltanto circostanze favorevoli, ma non imputabili, al verificarsi dell’evento, prive di valore causale (occasioni): il sig. X non ha posto in essere alcun comportamento colposo o illecito che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso

Non si ritiene legittimo ravvisare una concausa dell’incidente in una scelta pienamente lecita della vittima, ovvero quella di guidare un’auto datata, come tale meno sicura di una vettura di ultima generazione, ma pienamente autorizzata a circolare dalle competenti autorità e dotata dei dispositivi di sicurezza previsti dalla legge.

Dalla disamina del verbale redatto dei Carabinieri, non risultano annotate contravvenzioni al Codice della Strada, non risulta che la Fiat Punto avesse pneumatici usurati , che non fosse stata revisionata, etc

 

La guida di una Fiat Punto con determinate caratteristiche tecniche ( cfr. pag 14 e 15 della CTU: lunghezza, larghezza, passo interasse troppo piccolo…..), ma pur sempre in buone condizioni generali, non può configurare alcun profilo di responsabilità in capo al conchiudente, non costituendo un coefficiente di uno stato di fatto illegittimo, anteriormente determinato dal conducente del camion, tale da escludere il nesso di causalità tra il comportamento di quest’ultimo e il sinistro de quo. In altri termini, non si vede come possa addebitarsi al sig. X la colpa di essersi determinato ad acquistare una vettura con determinate caratteristiche che, a dire del CTU, avrebbero provocato degli svantaggi nell’occorso, ovvero la poca stabilità in condizioni di cambi di direzione effettuato ad alta velocità ( cfr. pag 15 CTU).

A voler aderire al ragionamento del CTU, basato, peraltro, sull’erroneo presupposto che il veicolo attoreo viaggiasse ad alta velocità, dovrebbe ammettersi che in uno scontro frontale tra una Dacia Duster ( per la quale i risultati delle prove di crash test risultano pessimi) ed un fuoristrada Hummer ( di struttura mastodontica e più resistente agli urti) con causazione del sinistro attribuita al secondo, dovrebbe riconoscersi un concorso di responsabilità in capo al conducente della prima autovettura, poiché se si fosse trovato alla guida di tutt’altra autovettura che non la Dacia Duster avrebbe riportato meno danni oppure, nella migliore delle ipotesi, sarebbe riuscito ad evitare l’impatto

Artt. 40 e 41 c.p.

In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo a quegli eventi che non appaiano -ad una valutazione ex ante- del tutto inverosimili. (Cassazione civile sez. III, 08/01/2020, n.122; Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2015, n. 12923)

Quanto affermato porta a concludere, osserva il giudice di legittimità, che, ai fini della riconducibilità dell’evento dannoso ad un determinato fatto o comportamento, non è sufficiente che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente.

In stretta aderenza a detto principio, non può non assumersi che la fuoriuscita di strada della Fiat Punto sia correlabile alla imprudente manovra di sorpasso del conducente del camion rimasto ignoto; la vetustà e le caratteristiche tecniche della Fiat Punto risultano senz’altro inidonee ad interrompere il nesso causale in questione, poiché non necessarie e, tanto più, sufficienti ed idonee a determinare l’evento dannoso.

In virtù del principio di regolarità causale, dette circostanze non possono ritenersi quali concause del sinistro, non trattandosi di antecedenti in mancanza delle quali l’evento dannoso non si sarebbe verificato: la vetustà ed il passo corto della autovettura del conchiudente non hanno infatti trasformato la condotta colposa del camionista da meramente potenziale a concretamente idonea a provocare l’incidente per cui è controversia. ( Cass. 202/2020)

Sulla tenuta psico-tecnica del danneggiato

Alla stessa stregua e come già accennato, s’impone di evidenziare come alcuna rilevanza possa attribuirsi nella causazione del sinistro – al fine di invocare un profilo di corresponsabilità in capo all’attore – alla “ tenuta psico-tecnica del conducente” (??!).

Non è dato comprendere donde il CTU abbia attinto elementi utili per affermare che la tenuta psichica del conchiudente non abbia consentito una reazione immediata. Trattasi di una mera valutazione personale, di un enunciato dogmatico, priva di qualsivoglia dimostrazione e sostegno di prove, ma soprattutto circostanza antitetica rispetto all’accadimento dei fatti.

Invero, la stessa ipotesi paventata dal Ctu, per cui non vi sia stato urto tra i mezzi antagonisti, ma soltanto una turbativa da parte del camion, depone a favore della presunzione che vi sia stata una pronta reazione da parte del sig. X nel porre in essere la deviazione ad evitare l’urto; a dire del Ctu, l’aberrante deviazione all’altezza della stazione di servizio, determinava, quindi, l’ingresso a velocità elevata nella stessa e, quindi, l’impatto finale.

La tenuta psico-tecnica, se del caso, potrebbe essere valutata, al più, con riferimento limitato alla causa principale (nel caso in esame unica ed esclusiva) dell’evento sinistroso, risultando del tutto ultronea rispetto ai fattori ulteriori indicati dal Ctu, per quanto dianzi evidenziato ovvero perché privi di efficacia determinate del sinistro: nella sequela causale, vi è, a monte, la turbativa del camionista che causava la aberrante deviazione nella stazione di servizio, all’interno della quale il conchiudente impattava contro la colonnina del carburante, a causa della velocità elevata, pur sempre indotta dalla deviazione iniziale ( cfr. Perizia).

Il sig. X reagiva senz’altro alla turbativa ovvero rispetto all’ esclusiva causa determinante il sinistro; la reazione lo induceva a porre in essere l’unica manovra che nel frangente gli appariva conservativa: quella di immettersi nell’area di servizio; la velocità non imputabile, la repentinità della manovra, un comprensibile e connaturale stato di agitazione non impedivano che andasse ad urtare l’ostacolo successivo.

Quel che rileva è che nella condotta del sig. X  non è dato rinvenire alcun fattore e/o comportamento integrante gli estremi della concausa o comunque della condotta imprudente; ed a monte dell’evento vi è stata senz’altro l’immediata reazione dinnanzi alla manovra incauta del camionista.

Il CTU non può fondare le proprie conclusioni su fatti o circostanze mai ritualmente dedotti e provati nel giudizio, ciò perché gli elementi di fatto sui quali fonda il proprio giudizio debbono essere gli stessi sui quali il giudice potrebbe fondare la propria sentenza.

L’apodittico asserto del CTU è agevolmente confutabile sia perché il consulente non ha mai esaminato de visu il conchiudente per poterne apprezzare i riflessi e le attitudini psichiche e sia perché, per la sua qualità di perito industriale, non ha, evidentemente, le cognizioni e la competenza specifica, propria di un medico psichiatra, per poter asserire che il conchiudente non avesse avuto nell’occorso la prontezza di reagire alla turbativa provocata dal conducente del camion.

La stessa controparte non fa cenno ad una deficienza delle attitudini psichiche nell’occorso, non ha dedotto e né offerto di provare un siffatto stato mentale del sig. X. I referti medici, redatti all’atto del ricovero subito dopo il sinistro de quo, non evidenziano che il sig. X  avesse un tasso alcolico elevato nel sangue o si trovasse in uno stato psichico deficitario.

Concorso tra fatto umano e fatto naturale

In punto nesso causale preme richiamare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15991 del 21/07/2011 e ribadito con sentenz, 11-11-2019, n. 28986 che qui converrà brevemente riassumere:

(a) è contraria al dettato normativo l’affermazione secondo cui, nel concorso tra fatto umano e fatto naturale, l’aliquota di danno imputabile all’uno ed all’altro andrebbe stabilita dal giudice “in via equitativa”, dal momento che il giudizio equitativo concerne la liquidazione del danno (art. 1226 c.c.), non l’accertamento delle sue cause;

(b) l’accertamento del nesso di causa non può che avere per esito l’accertamento della sua sussistenza o della sua insussistenza, sicchè è inconcepibile un suo “frazionamento”;

(c) l’infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno è confermata indirettamente dall’art. 1227 c.c.: tale norma, infatti, prevedendo la riduzione della responsabilità nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima, implicitamente esclude la frazionabilità del nesso nel caso di concorso di cause naturali con la condotta del responsabile. L’accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all’art. 41 c.p., il quale non consente la seguente alternativa:

  1. a) se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata;
  2. b) se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all’evento, la responsabilità dell’evento sarà per intero ascritta all’autore della condotta illecita.

Con il che resta esclusa la possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell’apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Per quanto sopra rilevato, pur considerando che la asserita concausa naturale non imputabile, ovvero la presunta deficienza psichica del sig. X, non è stata processualmente dimostrata ma è stata apoditticamente enunciata dal CTU al di fuori delle proprie competenze specifiche, in ogni caso, ovvero a voler presumere sussistesse nel frangente, risulterebbe concorrente rispetto alla condotta del conducente del camion, e, pertanto, la responsabilità del sinistro dovrebbe ascriversi in via esclusiva al conducente del camion.

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli art. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale.

Qualora, invece, come nel caso di specie, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

L’esclusione del nesso causale tra la turbativa verificatasi ed il sinistro, si sarebbe configurata soltanto se l’istruttoria avesse acclarato che il conchiudente si trovasse alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze psicotrope o con un tasso alcolico elevato; non certamente perché sessantenne asseritamente e apoditticamente poco reattivo.

L’evento è stato di una tale repentinità che il conducente della Fiat Punto non ha neppure avuto il tempo di intentare una qualsiasi manovra di arresto o frenatura. Di tanto ne è convinto l’Ing. S., perito attoreo, secondo il quale un impatto contro la colonnina di carburante deve essere sempre evitato se non altro per spirito di conservazione. L’assenza di manovra di frenatura prima e dopo l’inserimento nella stazione di servizio, è indice di una repentinità della manovra che non ha impedito al sig. X  di urtare e demolire la colonnina di carburante nel tratto di 20 metri circa, dal punto di deviazione forzata sulla superstrada ed il punto d’impatto finale.

Come ben evidenziato nella tavola 5 dell’elaborato del CTU, la traiettoria che conduce la Fiat Punto ad urtare contro la colonnina di carburante, è compatibile con una deviazione della vettura immediatamente prima della fine della corsia di ingresso alla stazione di servizio, assolutamente coerente con la circostanza, narrata dall’attore ( e confermata dai testimoni), della intersecazione della traiettoria di marcia da parte di altro veicolo, ovvero di una situazione pericolosa in assoluto non prevedibile, che causava l’improvvisa sterzata a destra .

Come rilevato dall’Ing. S., qualora il conchiudente avesse imboccato la corsia di ingresso alla stazione di servizio ad elevata velocità – come sostenuto ex adverso -, avrebbe intentato una manovra correttiva di deviazione o di frenatura ad evitare l’impatto contro la colonnina. L’assenza di tale circostanza connota l’evento sinistroso di repentinità ed imprevedibilità con conseguente immaginabile e plausibile stato di agitazione del conducente (fatto naturale, al medesimo sicuramente non imputabile), che in quel frangente non ha avuto tempo e modo di adottare manovre correttive.

Nel caso di esame è evidente che il sinistro non si sarebbe verificato se non vi fosse stato l’urto e/o la turbativa provocati dal camion all’altezza dell’ingresso nell’area della stazione di servizio.

Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità. (Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 53541 del 26/10/2017 .

Sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte risulterebbe non condivisibile che si affermasse che le caratteristiche tecniche dell’auto in uso al conchiudente implichino un concorso di responsabilità in capo al sig. X, “reo” di non essersi prefigurato, all’atto dell’acquisto della Fiat Punto, che il “troppo piccolo passo” della stessa, non sarebbe stato in grado di evitargli repentini cambi di direzione di marcia e, quindi, l’incidente per cui è processo.

Poiché l’omissione di un certo comportamento, rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l’omissione, siccome implicante l’esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell’impedimento di quell’evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto. L’individuazione di tale obbligo si connota come preliminare per l’apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l’omissione del comportamento sul piano causale.

La causalità nell’omissione non può essere di ordine strettamente materiale, poiché ex nihilo nihil fit. ( Cassazione 576/20089).

Avendo riferimento al caso di specie può irrefutabilmente affermarsi che non vi fosse alcuna consapevolezza, da parte del conchiudente, di porsi in una situazione da cui sarebbe derivata la probabilità di una conseguenza pregiudizievole; deve escludersi, in altri termini, vi sia stata esposizione volontaria ad un rischio.

Non è dato comprendere quali comportamenti preliminari avrebbe dovuto tenere il sig. X ad evitare l’occorso: avrebbe dovuto acquistare una autovettura nuova, possibilmente con tutt’altre caratteristiche tecniche rispetto alla Fiat Punto? Prima di mettersi in viaggio alla volta di Brindisi, avrebbe dovuto rivolgersi ad un medico psichiatra per accertare l’integrità delle proprie facoltà intellettive? Quali sono i precetti normativi che impongono siffatti comportamenti?

Nessun dubbio, pertanto, sulla dinamica del sinistro occorso al sig. X e sulla sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati ed il fatto illecito commesso dal conducente del veicolo rimasto sconosciuto.

Art. 1227 c.c.- Esclusione

Nell’occorso il conchiudente ha tenuto, senz’altro, una condotta di guida corretta e rispettosa dei limiti di velocità, come tale esente da colpa. Come rilevato dal Ctu (cfr. pag. 4) “ …..nessuna infrazione al C.d.S fu contestata al sig. X…”

Avuto riguardo alla dinamica del sinistro non vi era alcuna possibilità per il X di prevenire l’evento, tenuto conto della manovra repentina posta in essere dal conducente del camion; né di evitarlo, a cagione della brevità del tratto, tra il luogo in cui si vedeva costretto a sterzare a destra ( ovvero in corrispondenza dell’ingresso alla stazione di servizio) e quello ove vi era la colonnina del carburante, calcolato dal Ctu in 20 metri circa, nonché della elevata velocità d’ingresso, provocata dalla manovra incauta del camionista.

Nel caso specifico l’attore ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele esigibili e ciò, da una parte sotto il profilo della velocità di guida mantenuta sulla superstrada, in relazione alle circostanze del caso concreto e dall’altra sotto il profilo della condotta del camionista, la quale non poteva essere ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile.

Prevedibilità ed evitabilità dell’evento sono all’origine delle regole cautelari ed al contempo costituiscono il fondamento del giudizio di rimproverabilità personale necessario ai fini della determinazione dell’evento causale.

In ragione della assenza di un qualsivoglia profilo di responsabilità colposa in capo al sig. X nella causazione del danno, non potrà applicarsi il disposto di cui all’art. 1227 c.c..

È noto che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 cod. civ. – applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4954 del 02/03/2007).

La prova in questione è assente nel materiale probatorio acquisito nella presente causa.

Si osserva ulteriormente che la Corte di Cassazione sez. terza con la sentenza n. 1295 del 19.1.2017 ha affermato che : “il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all’evento dannoso, non potendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all’uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell’evento dannoso.