CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE
Tizio , nella propria qualità di avvocato, citava in giudizio Caia, sostenendo che quest’ultima , allo scopo di determinarlo a patrocinare la Zeta Trasporti srl in una serie di cause civili, si era obbligata personalmente verso il professionista, garantendo il soddisfacimento degli onorari che avrebbe maturato nei confronti della società, ove questa fosse risultata inadempiente.
Si costituiva in giudizio Caia con il patrocinio del sottoscritto, sostenendo quanto segue.
A voler ritenere che Caia avesse prestato fideiussione a favore della Zeta Trasporti , il negozio intervenuto tra le parti si sarebbe dovuto qualificare alla stregua di fideiussione per le obbligazioni future ( art. 1938 c.c.).
Tale disposto normativo prescrive in riferimento alla fideiussione per obbligazione futura o condizionale la previsione dell’importo massimo garantito.
Nel caso di specie risultava essere mancata una tale previsione e, pertanto, difettando l’ipotetico contratto di fideiussione di un requisito di validità, lo stesso doveva considerarsi nullo.
In ogni caso la nullità del contratto in questione andava rilevata anche sotto il profilo della indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto.
Del resto come si sarebbe potuto escludere tale profilo laddove la garanzia sembrava essere stata prestata per il soddisfacimento degli onorari dell’Avv.Tizio maturandi nei confronti della’ Zeta Trasporti in relazione ad “ una serie di cause civili…” senza ulteriori specificazioni?.
“ Una serie di cause civili” costituisce locuzione alquanto generica, che non lascia dubbi di sorta circa l’indeterminatezza del contenuto dell’obbligazione che si assume essere stata garantita dalla deducente.
“ Il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di fideiussione, che riguardi obbligazioni future del terzo garantito nei confronti della controparte, deve ritenersi assicurato mediante un richiamo delle obbligazioni medesime idoneo a consentire l’individuazione del relativo contenuto…” ( Cass. 04.3.81 n. 1262).
L’assenza di previsione del’importo massimo garantito in violazione dell’art. 1938 c.c. e l’impossibilità di determinare l’oggetto del contratto posto a fondamento della pretesa attorea, in violazione dell’art. 1346 c.c., stante la genericità della locuzione sovra detta, dovevano condurre ineluttabilmente alla pronuncia di nullità del contratto de quo sempre che, si ripete, si volesse ammettere essersi perfezionato nella fattispecie in esame.
Le allegazioni del professionista, che fondava le proprie pretese sull’unico presupposto che Caia, attraverso l’emissione di un assegno per conto della Zeta Trasporti, avesse espresso la propria volontà di assumere la responsabilità di garantire l’adempimento dell’obbligazione di pagare le prestazioni professionali dello stesso Avv. Tizio, contrastavano, poi, con il chiaro tenore dell’art. 1937 c.c che prescrive che “ la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa “.
A tali considerazioni si aggiunga che in corso di istruttoria il teste escusso …… Liliana, aveva confermato che: “ la sig.ra Caia ha pagato delle parcelle che si riferivano alla società Zeta ma non ha garantito il pagamento delle parcelle della società stessa”.
La sig.ra Caia non aveva mai espresso la volontà di garantire il debito della Zeta Trasporti . e si era limitata ad anticipare il fondo spese richiesto dal professionista.
Gli sforzi della controparte erano diretti vanamente a convincere il Giudice della possibilità di giungere a ritenere provato il “ fatto ignoto” della avvenuta prestazione della fideiussione da parte di Caia attraverso un processo logico – deduttivo fondato su semplici presunzioni ( dazione anticipo spese) assolutamente incoferenti e improponibili attesa la natura del contratto di cui si verteva e che richiede che la volontà di prestare fideiussione sia espressa in maniera chiara ed univoca.
**********
il Giudice di Torino, dott. Toscano Vincenzo, rigetteva la domanda di Tizio contro Caia e condannava l’Avv. Tizio al pagamento delle spese legali in favore di Caia.
********
E’ evidente, per quanto esposto, che la causa in oggetto non si sarebbe dovuta promuovere poiché minata, per impostazione dei fatti, in radice.
Avv. Giuseppe Tortorella


Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.