CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

Tizio , nella propria qualità di avvocato, citava in giudizio Caia, sostenendo che quest’ultima , allo scopo di determinarlo a patrocinare la Zeta Trasporti srl in una serie di cause civili, si era obbligata  personalmente verso il professionista,   garantendo  il soddisfacimento degli  onorari che avrebbe maturato nei confronti della società,   ove questa fosse risultata  inadempiente.

Si costituiva in giudizio Caia con il patrocinio del sottoscritto,  sostenendo quanto segue.

A voler ritenere  che Caia   avesse prestato  fideiussione a favore  della Zeta Trasporti , il negozio intervenuto tra le parti  si sarebbe dovuto   qualificare alla stregua di  fideiussione per le obbligazioni future ( art. 1938 c.c.).

Tale disposto normativo  prescrive in riferimento alla fideiussione per obbligazione futura o condizionale la previsione dell’importo massimo garantito.

Nel caso di specie risultava essere mancata una tale previsione e, pertanto, difettando l’ipotetico contratto di fideiussione di un requisito di validità, lo stesso doveva considerarsi nullo.

In ogni caso  la nullità del contratto  in questione andava  rilevata anche sotto  il profilo della indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto.

Del resto  come si sarebbe potuto  escludere  tale profilo laddove la garanzia sembrava  essere stata prestata  per il soddisfacimento degli onorari dell’Avv.Tizio maturandi nei confronti della’ Zeta  Trasporti in relazione ad  “ una serie di cause civili…” senza  ulteriori  specificazioni?.

“ Una serie di cause civili” costituisce locuzione alquanto generica, che non lascia  dubbi di  sorta circa l’indeterminatezza del contenuto dell’obbligazione che si assume essere stata  garantita dalla deducente.

“ Il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto  di fideiussione, che riguardi  obbligazioni future  del terzo garantito nei confronti della  controparte, deve ritenersi assicurato mediante un richiamo delle obbligazioni  medesime idoneo a consentire  l’individuazione del relativo contenuto…” ( Cass. 04.3.81 n. 1262).

L’assenza  di previsione  del’importo massimo  garantito in violazione dell’art. 1938 c.c. e l’impossibilità di determinare l’oggetto  del contratto posto a fondamento della pretesa attorea, in violazione dell’art. 1346 c.c., stante la genericità della locuzione sovra detta, dovevano  condurre ineluttabilmente alla pronuncia di nullità del contratto de quo  sempre che, si  ripete, si volesse  ammettere  essersi perfezionato nella fattispecie in esame.

Le allegazioni del professionista,  che fondava le proprie pretese sull’unico presupposto  che Caia, attraverso l’emissione di un assegno  per conto della Zeta  Trasporti,  avesse espresso  la propria volontà di assumere la  responsabilità  di garantire l’adempimento dell’obbligazione di pagare  le prestazioni professionali dello stesso Avv. Tizio, contrastavano, poi,   con  il chiaro tenore dell’art. 1937 c.c  che prescrive che “ la volontà  di prestare fideiussione deve essere espressa “.

A tali considerazioni si aggiunga  che in corso di istruttoria il teste escusso  …… Liliana,  aveva confermato che:  “ la sig.ra Caia  ha pagato  delle parcelle che si riferivano alla società Zeta ma non ha garantito il pagamento delle parcelle della società stessa”.

La sig.ra Caia non aveva  mai espresso la volontà  di garantire  il debito della Zeta Trasporti .  e si era  limitata ad  anticipare il fondo spese  richiesto dal professionista.

Gli sforzi della controparte  erano  diretti  vanamente a convincere il Giudice della possibilità di giungere  a ritenere provato il “ fatto ignoto” della avvenuta  prestazione della fideiussione da parte di Caia  attraverso un processo logico – deduttivo fondato su semplici presunzioni ( dazione anticipo spese) assolutamente incoferenti e improponibili attesa la natura del contratto di cui  si verteva e  che richiede che la volontà di prestare  fideiussione sia espressa in maniera chiara ed univoca.

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il Giudice di Torino,  dott. Toscano Vincenzo, rigetteva la domanda  di Tizio  contro Caia  e condannava  l’Avv. Tizio al pagamento  delle spese legali in favore di Caia.

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E’ evidente, per quanto esposto,  che la causa  in oggetto  non si sarebbe dovuta promuovere poiché minata, per impostazione dei fatti, in radice.

Avv. Giuseppe Tortorella