Al fine di contemperare gli opposti interessi di tutela del coniuge pretermesso, da un lato, e della sicurezza del traffico giuridico, talaltro, l’art. 184, primo e secondo comma, c.c. prevede che, qualora gli atti di straordinaria amministrazione riguardino beni immobili o beni mobili registrati, il coniuge che non ha prestato il suo consenso –salva la possibilità di convalidarli- possa domandare l’annullamento degli atti medesimi “entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione.
Se l’atto non sia stato strascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso”.
La norma citata implica la necessità di coordinare le regole disciplinanti il regime comunistico con quelle relative agli atti di disposizione dei beni comuni, ovvero con i principi in tema di circolazione dei beni.
Prima di esaminare il tipo di reazione eletto dalla S.c. nella sentenza in commento al compimento da parte di un coniuge, dell’atto di straordinaria amministrazione sul bene della comunione, i giudici di legittimità hanno accennato alla esistenza di due modelli di comunione: legale e ordinaria.
Mentre la comunione ordinaria è una comunione per quote, quella legale è una comunione senza quote; nell’una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. Ex art. 2825 c.c.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell’altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un iritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. Ex art. 189, secondo comma).
Poste tali premesse, la Corte rileva che “nei rapporti coi terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione.
Il consenso dell’altro, richiesto dal modulo dell’amministrazione congiuntiva adottato dall’art. 180, comma 2, per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio (unilaterale) autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere.
Esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio”.
Assodato quindi che, secondo il Giudice delle leggi, “l’art. 184, primo comma, non è tecnicamente un caso di acquisto da un alienante non legittimato, bensì un caso di acquisto a domino in base a un titolo viziato”, se ne è derivato che “il principio di inefficacia delle alienazioni a non domino non può fornire il tertium a comparationis rispetto al quale possa prospettarsi una violazione dell’art. 3 Cost. in danno del coniuge pretermesso”.
Anzi, se si pone mente che nel diritto privato i vizi del procedimento di formazione di un atto negoziale sono rilevanti come causa di invalidità solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non per regola generale, la norma in esame appare “disposta a maggiore tutela dell’altro coniuge, non già in eccessivo favore dei terzi”, posto che “senza di essa il coniuge pretermesso dovrebbe, come nel caso regolato nel terzo comma dell’art. 184, accontentarsi del diritto obbligatorio alla riparazione del danno”.
Nell’ambito della ricca casistica giurisprudenziale e dottrinale sull’art. 184 c.c. la stipula di un preliminare di vendita di beni immobili è sempre stata considerata atto di straordinaria amministrazione, sia della giurisprudenza, che dalla dottrina.
È innegabile che il contratto preliminare rientri tra gli atti di straordinaria amministrazione, in quanto potenzialmente pregiudizievole per l’altro coniuge e per la comunione.
Il preliminare di compravendita, invero, si pone come “momento originario di una serie obbligatoria consequenziale e successiva, il cui esito conclusivo necessitato è il trasferimento della proprietà del bene”; e proprio in virtù dell’effetto conclusivo del trasferimento della proprietà di un bene immobile,
anche esso deve essere considerato atto di straordinaria amministrazione soggetto alle regole di cui all’art. 184 c.c.
Con riguardo a quest’ultima disposizione, poi, è stato esattamente posto in luce che la stessa lettera della norma sembra decisamente deporre nel senso dell’annullabilità del preliminare di vendita di un immobile comune, laddove, lungi dal parlare specificatamente di atti di alienazione, si riferisce invece a
quegli atti che “ riguardano” beni immobili (o mobili registrati): espressione, questa, volutamente generica idonea a ricomprendere non solo gli atti direttamente distrattivi dalla comunione in conseguenza di un effetto reale immediato, ma anche altri atti che, come il preliminare di vendita, comunque abbiano un’incidenza potenzialmente pregiudizievole sulla comunione con attinenza a beni immobili, ancorché l’effetto reale non sia immediato.
Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il contrasto sul tema del litisconsorzio necessario tra i coniugi, in caso di proposizione, da parte del terzo promissario acquirente, della domanda ex art. 2932 c.c., hanno testualmente riconosciuto che “Anche il contratto preliminare può avere (…) una rilevanza pregiudizievole sulla consistenza patrimoniale della comunione e sulle condizioni di vita della famiglia, in considerazione dell’obbligazione assunta dal disponente, che pur vincola unicamente costui, e della
responsabilità dello stesso per l’inadempimento; onde il contratto preliminare di vendita di bene immobile in regime di comunione legale costituisce negozio eccedente l’ordinaria amministrazione e, per il richiamato espresso disposto del secondo comma dell’art. 180 c.c., le azioni che da esso traggono origine richiedono la presenza in giudizio d’entrambi i coniugi”.
Ciò detto sarà poi il caso di aggiungere che, l’eventuale inutile decorso del termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione di annullamento del contratto preliminare non sembra dispiegare effetti di sorta sul diritto del coniuge pretermesso di eventualmente impugnare il contratto definitivo che, sulla base
del preliminare “consolidatosi” per mancata tempestiva impugnativa, il partner abbia successivamente posto in essere. La stipulazione di un contratto preliminare di per sé non determina l’uscita del bene dal patrimonio comune, con la conseguenza che di esso il coniuge pretermesso è ancora titolare. La conclusione del contratto definitivo –sebbene “atto dovuto” per il coniuge promittente venditore nei rapporti con il promissario acquirente- rientra sicuramente nel disposto dell’art. 180 cpv. c.c., con le conseguenze previste dall’art. 184 c.c. in caso di pretermissione del coniuge contitolare del diritto
alienato.
Avv. Giuseppe Tortorella


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