Spesso accade che nei giudizi di separazione uno e/o entrambi i coniugi formulino richiesta al Giudice di accertare a quale delle parti siano addebitabili le cause della separazione.
Ai sensi dell’articolo 151, secondo comma del codice civile il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
È ormai consolidato il principio secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all’educazione della prole.
Ove non si riesca a raggiungere la piena prova che la condotta contraria ai doveri del matrimonio posta in essere da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata causa diretta del fallimento della convivenza, il giudice dovrà necessariamente astenersi da pronunciare la separazione con addebito.
Se tale violazione, cagioni, altresì, la lesione di diritti costituzionalmente protetti, la stessa potrà integrare gli estremi dell’illecito civile, dando così luogo anche ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non endo-familiari, senza che la mancanza di pronuncia e di addebito in sede di separazione sia preclusiva all’azione di risarcimento relativa a tali danni.
Il comportamento legittimante l’addebito deve essere oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143 c.c. anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale.
La Giurisprudenza, specifica che: «ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Pertanto è irrilevante ai fini dell’addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.
Tale configurazione impone alla parte richiedente l’addebito l’onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.
Anche la violazione dell’obbligo di fedeltà, in quanto dovere nascente dal matrimonio, costituisce uno dei motivi a sostegno della richiesta di addebito della separazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21245 del 2010, riconosce l’addebito al coniuge che tradisce l’altro e rende nota la sua relazione extraconiugale agli amici di famiglia.





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