La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 cc) costituisce uno dei presupposti per la pronuncia di addebito.
Oltre ai doveri coniugali suesposti, può chiedersi l’addebito anche per la violazione dei diritti costituzionalmente protetti, come la violazione del diritto di libertà religiosa o la violazione del principio di dignità. L’art. 29 Cost. postula l’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 31351 del 24 ottobre 2022, ha riaffermato il principio di diritto per cui le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare, di per se stesse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore.
L’accertamento delle condotte violente esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Pertanto, in caso di violenza (e la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27766 del 22 settembre 2022 ha ritenuto sufficiente anche solo un singolo episodio di percosse) deve essere accantonato il principio consolidato in base al quale, per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l’irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza; né il Giudice è in questo caso obbligato al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l’esistenza di una crisi pregressa.
Del tutto irrilevante risulta infatti la posteriorità delle condotte violente rispetto al momento di insorgenza della crisi matrimoniale: un comportamento violento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all’interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell’affectio coniugalis.
L’orientamento poc’anzi delineato, teso a un rafforzamento degli obblighi nascenti dal matrimonio, si pone nella direzione di una sempre maggior tutela delle persone -e soprattutto della donna- dalla violenza intrafamiliare, in linea con gli interventi normativi e l’evoluzione giurisprudenziale intervenuti in tal senso sia nell’ordinamento italiano, che in quello comunitario.
A tal proposito preme sottolineare che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, tali violazioni, considerate singolarmente, sono idonee a determinare l’addebito, a maggior ragione se considerate congiuntamente. Spetta al coniuge a cui le suddette condotte sono imputabili provare che l’infedeltà si è manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale. A titolo esemplificativo:
- nel caso dell’allontanamento dalla casa coniugale, occorre dimostrare che esso sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge (salvo che sia posteriore alla separazione),
- nell’ipotesi dell’infedeltà, occorre provare la mancanza di nesso causale tra il tradimento e la crisi coniugale.
In ogni caso, si evidenzia come i doveri nascenti dal matrimonio siano inderogabili e, pertanto, la mera tolleranza nei confronti delle violazioni commesse da parte dell’altro coniuge non ne esclude il disvalore. In particolare, la tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge rispetto alle infedeltà dell’altro non può considerarsi come una “esimente oggettiva”, che faccia venir meno l’illiceità della condotta né vale come rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali, essi, infatti, hanno carattere indisponibile. L’eventuale tolleranza dell’altro coniuge può rilevare come elemento indicatore di una crisi in atto (Cass. 15212/2023; Cass. 25966/2022; Cass. 11792/2021; Cass. 648/2020; Cass. 3923/2018;





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