E’ costante l’orientamento della Suprema Corte nel ritenere che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l’affidamento dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale a materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori.
Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all’attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. ( Cass. 14728/2016; Cass 784/2012)
La Suprema Corte si è espressa ripetutamente sulle ipotesi più frequenti in cui viene disposto l’affidamento esclusivo del minore:
- allorquando il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori, o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;
- nel caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell’impulsività dell’agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia;
- in ragione dell’inidoneità di uno dei genitori che, con le sue cure eccessive, sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena;
- qualora un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, con un condizionamento programmato allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore, realizzando un’alienazione parentale;
- dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all’esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio;
- in ragione del comportamento del padre, totalmente inadempiente per anni all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio, e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita;
- in caso di totale disinteressamento, da parte di uno dei genitori, verso il minore, ad esempio qualora non abbia presenziato in momenti significativi per la sua esistenza (quali la nascita ed il battesimo) fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo paterno;
- se uno dei genitori versa in stato di dipendenza da alcool, afferma convinzioni discriminatorie e offensive ed abbia subito condanne penali per reati gravi;
- a seguito della costante condotta di uno dei genitori che, privo, tra l’altro, di una propria abitazione, chiede ospitalità a parenti ed amici, induce o costringe il minore a duplicare con lui ogni sua condotta tenuti presso l’altro genitore (es. due turni scolastici, due attività sportive, due diete alimentari), così arrecando al figlio traumi e pregiudizi d’ordine psicologico presuntivamente irreversibili;
- se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell’altro alla presenza dei figli;
- qualora un genitore risulti di assai cattiva condotta morale e civile, sia stato condannato per omicidio e per altri non lievi reati, presentì un carattere collerico e violento, sia affetto da etilismo cronico, e manifesti un notevole disprezzo per omosessuali e “diversi”;
- in caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori;
- se sia necessario evitare che un genitore possa privare l’altro dei contatti con il figlio, quando sia dimostrato che il primo non è persona in grado di tutelare il rapporto con l’altro genitore;
- se il minore, sin dai primi giorni di vita, ha vissuto con uno dei genitori, e l’altro si è allontanato spontaneamente dal nucleo familiare da più di due anni e dimora in altro comune distante.
Il genitore che non si è mai preso cura del proprio figlio minore, non ha mai provveduto al mantenimento dello stesso neppure in costanza di matrimonio, si è rivelato un genitore violento e pericoloso, si è allontanato e reso magari irreperibile, si espone inesorabilmente alla pronuncia di affido esclusivo del figlio minore in favore dell’altro genitore, e , nei casi più gravi, di perdita della responsabilità genitoriale.





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