Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale è necessario che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio al figlio e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all’interesse del figlio.
Ai sensi dell’art. 330 c.c. la decadenza dalla potestà genitoriale può essere dichiarata dal Giudice qualora un genitore violi o trascuri i doveri nei confronti dei figli minori, oppure quando non siano rispettati i precetti normativi previsti dagli artt. 147 c.c. (diritto dei figli al mantenimento, istruzione, educazione); 570 c.p. (sottrazione del genitore all’obbligo di assistenza e mantenimento); 591 c.p. (abbandono).
L’art. 330 c.c. trova, altresì, applicazione nel caso in cui un genitore abusi dei relativi poteri (artt. 320, 324 c.c.; artt. 571 e 572 cp) arrecando così grave pregiudizio al figlio, pregiudizio che può essere anche di natura morale o materiale e non necessariamente di sola natura patrimoniale.
La previsione dell’art 330 c.c. trova il suo fondamento nel diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori.
In questa ottica si è espressa la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 132 del 27 marzo 1992 che così statuisce: “La potestà dei genitori nei confronti del bambino è riconosciuta dall’art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione non come loro libertà personale, ma come diritto-dovere che trova nell’interesse del figlio la sua funzione e il suo limite.
La Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, l’esercizio della potestà genitoriale.
È appunto questo il fondamento costituzionale degli artt. 330 e 333 cod. civ., che consentono al giudice – allorquando i genitori, venendo meno ai loro obblighi, pregiudicano beni fondamentali del minore, quali la salute o l’istruzione – di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie”.
Orbene, ai fini della dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale è necessario che la condotta del genitore abbia, quindi, cagionato un grave pregiudizio al figlio e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all’interesse del figlio.
La finalità della norma è, infatti, quella di garantire al minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, affidando al Giudice il compito di verificare la possibilità di recupero della funzione genitoriale.
Tuttavia, il provvedimento con il quale viene accertata l’incapacità del genitore di assumere decisioni nell’interesse del minore, non va ad influire sugli aspetti obbligatori, ovvero il mantenimento della prole.
Ed infatti, continueranno a trovare applicazione gli artt. 147 e 148 c.c., più precisamente: l’obbligo di mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori legittimi o naturali, in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro, con decorrenza dalla nascita dei figli stessi.
In argomento, peraltro, è intervenuta una sentenza della Suprema Corte che ha sottolineato che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all’obbligo di provvedere al mantenimento della prole (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).





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