Spesso acccade che un coniuge,   cittadino albanese,  residente in Italia, con matrimonio contratto in Albania e  regolarmenete trascritto in Italia,  introduca giudizio di separazione e/o divorzio innanzi all’Autorità Giudiziaria italiana dopo  che l’altro coniuge ha già introdotto giudizio di divorzio innanzi all’Autorità Giudiziaria in Albania.

In tal caso, il giudizo pendente innanzi al Giudice in Italia potrà  essere sospeso, su eccezione della parte che ne ha interesse,  in attesa che si definisca il Giudizio in Albania.

La sentenza di divorzio che sarà emessa dall’Autorità Giudiziaria in Albania potrà successivamente essere recepita dal Giudice italiano se rispetta i requisiti richiesti dalla legge.

L’art. 7 della legge 218 del 1995 recita testualmente: “ Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell’ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l’ordinamento italiano.”

L’art. 7 di detta legge prevede che, se una delle parti eccepisce la pendenza di una causa dinanzi a un foro estero, il giudice italiano sospenda il giudizio qualora: a) vi sia identità delle parti, del petitum e del titolo delle domande, oppure b) il provvedimento straniero sia suscettibile di essere riconosciuto e produrre effetti nell’ordinamento italiano.  L’eccezione potrà essere accolta, con il risultato che il giudice italiano dovrà sospendere il giudizio fino a quando la sentenza straniera, passata in giudicato, divenga efficace. Si richiede che sussistano le condizioni previste dall’art. 64 della legge citata per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri. La dichiarazione di litispendenza internazionale comporta la sola sospensione della causa e non anche la sua cancellazione dal ruolo, di modo che se il giudizio straniero non dovesse giungere ad un provvedimento definitivo o il giudice adito dovesse declinare la propria giurisdizione, il processo potrebbe essere riassunto in Italia su istanza della parte interessata. Al regime giuridico stabilito dalla l. 218/1995 si accompagna quello sulla “litispendenza comunitaria” contenuto nell’art. 27 del regolamento n. 44 del 2001.