EFFICACIA DELLA SENTENZA DI DIVORZIO STRANIERA
NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PENDENTE INNANZI ALL’AUTORITA’GIUDIZIARIA ITALIANA
In passato le pronunce di scioglimento del vincolo matrimoniale emesse all’estero da Tribunali e Corti stranieri acquisivano efficacia nel territorio italiano a seguito di delibera della Corte d’Appello (che le riconosceva come valide attraverso l’emissione di una sentenza che veniva successivamente trascritta nei registri dello stato civile del Comune competente) oggi, compatibilmente al principio della circolazione internazionale dei provvedimenti giudiziari, le sentenze e provvedimenti stranieri, allorquando abbiano i requisiti richiesti dalla legge (artt. 64, 65 e 66 L.218/1995), vengono riconosciuti automaticamente.
Per tale ragione, nel momento in cui viene meno il vicolo matrimoniale tra le parti in forza di sentenza straniera pronunciata dall’autorità giudiziaria di un altro Stato, è inutiliter data la pronuncia del Tribunale sulla domanda di separazione introdotta innanzi all’Autorità Giudiziaria Italiana.
Ed infatti, l’art. 64 della L. 218/95 stabilisce che “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”.
Nel caso in cui la sentenza straniera rispetti i requisiti di cui all’art. 64 cit. per l’automatica riconoscibilità nel nostro ordinamento, ovvero non produca effetti contrari all’ordine pubblico e non vi siano elementi per ritenere che la sentenza dell’autorità straniera sia in contrasto con altra sentenza del giudice italiano, deve ritenersi produttiva di effetti diretti nello Stato Italiano senza necessità di alcun giudizio di delibazione.
La conseguenza del riconoscimento dell’efficacia della sentenza di divorzio straniera sull’esito del procedimento di separazione è la cessazione della materia del contendere.
Avv. Manuela Gugliuzza





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