Spesso, nell’ambito di giudizi di separzione, sorge la necessità che i figli minori, vittime di un disagio psicologico ed emotivo,  ricevano un sostegno da parte di uno psicologo, psicoterapeuta.

Capita di frequente che i coniugi a loro volta coinvolti e travolti dal giudizio di separazione, neghino il consenso   acchè i figli minori ricevano aiuto psicologico.

Preliminarmente è opportunto fornire alcune precisazioni sugli obblighi deontologici dello psicolologo/psicoterapeuta :

L’art. 24 del codice deontologico dell’ordine degli psicologi recita testualmente “lo psicologo, nella fase inziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione, o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile la prevedibile durata”.

L’art. 31 del codice deontologico degli psicologi recita “Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza di consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’Autorità legalemnte competente o in strutture legislativamente preposte”.

La Psicodiagnostica è la disciplina che si occupa della valutazione psicologica (separata e distinta dalla Psicoterapia) in cui vi è la ricerca e il riconoscimento di alcuni segni che permettono di codificare il quadro globale di personalità del bambino in oggetto, attraverso i colloqui clinici, l’uso di reattivi e valutazioni osservative.

La valutazione psicodiagnostica, in via generale, si svolge in due incontri:

  • Il primo incontro prevede un colloquio introduttivo tra lo psicologo e il genitore/i in cui vengono raccolti i principali dati anamnestici del bambino e viene esposta la modalità di esecuzione della valutazione. Nello stesso incontro avviene l’osservazione del bambino e, successivamente, la somministrazione dei test.
  • Il secondo incontro prevede, in seguito all’organizzazione dei dati raccolti nel corso della valutazione (inclusa la codifica dei test somministrati), la restituzione di un referto psicodiagnostico, cioè la comprensione e “traduzione” di ciò che il bambino sta dicendo ai genitori atttraversole manifestazioni patologiche.

In materia di ” consenso dei genitori ” circa la possibilità che il figlio minore venga sottoposto a visite psicologiche non invasive la Suprema Corte (sentenza n. 3075 del 2010) ha affermato che “poichè l’art. 317 bis cc, consente al genitore non esercitante la patria potestà il potere di vigilare sulla educazione e sulle condizioni di vità del minore, egli può lecitamente dare incarico allo psicologo dell’osservazione del figlio, ancorchè questi sia affidato all’altro genitore… Pertanto, nel caso di affidamento congiunto non necessita il consenso di entrambi i genitori “per visite non invasive “quali quelle psicologiche”, e, nell’ipotesi di affidamento esclusivo, neppure occorre il consenso dell’affidatario, in quanto permane nell’altro genitore una residuale potestà genitoriale limitatamente al diritto dovere di vigilanza di cui sopra”.

Avv. Manuela Gugliuzza