Ai sensi dell’art. 306 c.p.c (Broccardi.it) :

“Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165, 166 c.p.c.] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali [84 c.p.c.], verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti .

Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [177 c.p.c.].”

 

Rinuncia al decreto ingiuntivo

Nel presente articolo illustrerò la vicenda giudiziaria che ha visto la società Y vittima di una leggerezza (a voler usare un eufemismo)dell’avvocato Sempronio.

Una società francese ( committente principale) appaltava determinati lavori edili alla X scarl che a sua volta sub-appaltava alla società Y.

Ottenuto un decreto ingiuntivo su fatture emesse dalla soc. Y a fronte di lavori e forniture effettuate in favore della X scarl, ques’ultima promuoveva giudizio di opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Alba a favore di quello di Cuneo.

Poiché l’eccezione risultava fondata, l’avvocato Sempronio si premurava di contattare l’avvocato Caio, patrocinatore della X scarl , per proporre la rinuncia al decreto ingiuntivo, con l’intesa di attivarsi congiuntamente presso la società committente principale per ottenere il pagamento del dovuto.

L’avv. Caio accettava; per l’effetto si asteneva dall’iscrivere a ruolo l’atto di opposizione notificato, una volta ottenuta via mail l’atto di rinuncia al decreto ingiuntivo “formalizzato dall’avv. Sempronio e controfirmato dal legale rappresentante della società Y.

Fallite le trattative per ottenere il pagamento dei lavori direttamente dalla committente principale , l’avvocato Caio comunicava all’avvocato Sempronio di ritenersi libero di azionare la pretesa creditoria della società Y.

L’avvocato Sempronio, pertanto, richiedeva l’emissione di un altro decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Cuneo, competente per territorio, memore dell’eccezione svolta nell’atto di opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Alba, notificatogli dall’avv. Caio.

Quest’ultimo si opponeva nuovamente eccependo il ne bis in idem, ovvero l’esistenza di un decreto ingiuntivo emesso per lo stesso credito dal Tribunale di Alba e passato in giudicato.

Il Tribunale di Cuneo accoglieva l’eccezione sollevata dalla X scarl ; revocava il decreto ingiuntivo emesso e condannava la società Y al pagamento delle spese di lite per euro 11.000,00.

La società Y si rivolgeva al sottoscritto.

Promuovevo azione di responsabilità professionale nei confronti dell’avvocato Sempronio per aver richiesto il secondo decreto ingiuntivo nonostante il passaggio in giudicato di quello emesso dal Tribunale di Alba.

Il Tribunale di Torino condannava l’avvocato Sempronio a manlevare la società Y di quanto dovesse corrispondere a favore della X scarl per effetto della sentenza del Tribunale di Cuneo.

Quindi, azionavo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alba nei confronti della X scarl.

La X scarl, assistita dall’avvocato Caio promuoveva opposizione avverso l’atto di precetto notificato ad istanza della società Y.: assumeva l’inesistenza del diritto di credito della società Y per intervenuta caducazione (ex tunc) del titolo, ovvero del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alba in virtù della rinuncia formalizzata dall’avvocato Sempronio con atto contro firmato dal legale rappresentante della società Y.

 


Sulla rinunzia agli atti del giudizio e sua accettazione – inammissibilità dell’opposizione ex art 615 c.p.c.

Se non che, quanto argomentato ex adverso (funzionalmente allo scopo di paralizzare il credito), per cui la rinuncia stra-giudiziale ad azionare il decreto ingiuntivo di Alba, contemplata nella missiva del 2 Aprile 2013, avrebbe comportato la caducazione ex tunc del provvedimento monitorio (?!) con l’ulteriore effetto di legittimare la declaratoria di “inesistenza del diritto di credito della soc. Y , avrebbe avuto rilevanza soltanto se si fosse perfezionata la fattispecie estintiva del decreto ingiuntivo con la pronuncia di una Ordinanza ex art. 306 c.p.c. che avesse “rimosso” il d.i. emesso dal Tribunale di Alba. Ma così non è stato perché i procuratori delle parti, avv.to Sempronio e avv.to Caio per X scarl omettevano di depositare nella cancelleria del Tribunale di Alba l’atto di rinuncia notificato a Eurotec e l’accettazione di quest’ultima e/o di porre in essere gli atti idonei al conseguimento della fattispecie estintiva del procedimento monitorio ex art 306 c.p.c..

(Si osserva incidentalmente come la caducazione di un titolo esecutivo non implica il venir meno del diritto di credito, in difetto di una rinuncia espressa a quest’ultimo, mai intervenuta nel caso di specie).

Invero, l’atto di rinuncia del 2 aprile 2013 – che il Tribunale di Cuneo ha qualificato come privo della natura e della dignità di un atto processuale e, come tale, inidoneo ad impedire che il decreto de quo, transitoriamente rinunciato, acquistasse efficacia di cosa giudicata – non veniva riscontrato da X scarl con una dichiarazione di accettazione.

“L’opponente è tenuto a notificare l’accettazione al fine di determinare l’effetto estintivo ai sensi dell’art 306 c.p.c., dal momento che la parte raggiunta dalla notifica dell’ingiunzione ha il diritto di far valere, proponendo l’opposizione, profili di merito relativi alla pretesa oggetto di ingiunzione” (Cass. 2016 n. 110 –Doc. D).

Per quanto statuito dalla Suprema Corte nella citata sentenza, nell’ambito della rinunzia al decreto ingiuntivo si può affermare che il dettato dell’art. 306 cpc , che limita la necessità della accettazione della rinuncia agli atti del giudizio alla sola parte costituita, deve essere interpretato, in presenza di una rinunzia al decreto ingiuntivo, nel senso che la nozione di “parte costituita”, nella fattispecie del procedimento monitorio, deve identificarsi con la parte che ha (già) proposto opposizione. In assenza di opposizione a decreto ingiuntivo o prima dell’opposizione la rinunzia al decreto ingiuntivo non necessita di accettazione del debitore.

In definitiva, l’opposizione de qua è inammissibile poiché l’esecuzione è fondata su un titolo giudiziale non contestabile e non rinunciato (la rinuncia, peraltro, aveva ad oggetto il decreto ingiuntivo, prima che acquisisse dignità di titolo esecutivo):

Il Tribunale ha statuito nella propria Ordinanza che: “…la rinuncia della società Y non era rinuncia a un titolo esecutivo (che non esisteva ancora); né la rinuncia al diritto di agire esecutivamente (diritto che essa in quel momento non aveva)

 


Ordinanza del Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino statuiva sostanzialmente che, avuto riguardo ai fatti sovra descritti , alla corrispondenza intercorsa tra gli avvocati Sempronio e Caio e al loro comportamento, antitetico rispetto a quello che si sarebbe dovuto porre in essere se avessero inteso conseguire l’estinzione del procedimento monitorio instaurato davanti al Tribunale di Alba, appare pacifico che le parti si fossero reciprocamente impegnate ad abbandonare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di Alba per tentare congiuntamente di recuperare il credito dalla committente dei lavori appaltati ad X scarl e da questa sub -appaltati ad Y , con l’intesa che, ove nessun accordo specifico fosse stato raggiunto, entrambi i contendenti sarebbero stati liberi di adire le vie più idonee a tutela degli interessi dei rispettivi assistiti, con la piena consapevolezza, da parte del procuratore di X scarl , che tanto sarebbe avvenuto sulla scorta del decreto ingiuntivo albese , passato in giudicato (cfr atto di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cuneo).

“Va in primo luogo osservato: da un lato, come la missiva 2.4.2013, che non riguarda in ogni caso la rinuncia al diritto, non integri gli estremi di un accordo transattivo, non risultando riscontrata per iscritto da X s.c. a. r.l.; dall’altro, come la stessa non preveda una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., nè la sua formalizzazione. Il contenuto della missiva 2.4.2013 documenta, per il vero, mere trattative ancora in corso tra le parti, in cui la rinuncia all’esecuzione del decreto viene posta in diretta correlazione con la precedentemente citata disponibilità di X scarl ad abbandonare la causa di opposizione e, dall’altro, con la successivamente menzionata intenzione di agire congiuntamente nell’interesse di entrambe le parti. Non si tratta, pertanto, di rinuncia incondizionata.

Tale interpretazione è avvalorata dalla corrispondenza sopra citata intercorsa tra il mese di aprile e il mese di ottobre 2013 tra l’Avvocato Sempronio e il soggetto, Avv.Caio , cui era stata inoltrata la missiva 2.4.2013. Il contenuto della corrispondenza dallo stesso proveniente e della mail 17.10.2013 dallo stesso – in ultimo – inviata, illumina pienamente e in modo definitivo il contenuto degli accordi sottesi alla rinuncia al decreto e cui tale rinuncia era condizionata: le parti avevano ritenuto di soprassedere all’opposizione e all’esecuzione del decreto, perché X scarl , stra-giudizialmente, non contestava il credito di soc. Y e si impegnava ad ottenere il saldo dello stesso da parte della committente finale dell’opera. Una volta sfumata tale prospettiva, come espressamente ammesso dall’Avv. Caio nella sua ultima mail, non sussisteva alcun vincolo per l’avvocato Sempronio i a tutelare nel modo più opportuno gli interessi della sua cliente e, quindi, neppure il vincolo della rinuncia all’esecuzione del decreto, che aveva esplicato la sua efficacia sino alla “liberatoria” di cui sopra.

La condotta inadempiente, come prospettata, non può quindi ritenersi sussistente e, tanto meno, può condividersi la tesi dell’inazionabilità del decreto ingiuntivo 52/2013 (pacificamente passato in giudicato, come sostenuto dalla stessa X scarl nel giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Cuneo).

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